Art. 8.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 329 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «1-bis. Gli atti relativi all'intercettazione di conversazioni o di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche si considerano coperti dal segreto fino alla conclusione dell'udienza di cui all'articolo 268, comma 6».